T.A.R. Toscana, Sezione III, 8 giugno 2015
Autore: La Redazione - Pubblicato il 18 luglio 2015
[A] Sul contributo di urbanizzazione e sulla rideterminazione del suo ammontare. [B] Il contributo di urbanizzazione, ancorché già calcolato nell’ambito della convenzione di lottizzazione, non costituisce un corrispettivo liberamente determinabile dalle parti, rispondendo a parametri fissati da atti normativi ai quali i contraenti non possono in alcun modo derogare. [C] Sul soggetto obbligato a versare gli oneri concessori qualora il titolo sia stato nel frattempo volturato ad altro soggetto
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